Sez. 2, Sentenza n. 6950 del 12/03/1998 Ud. (dep. 10/06/1998) Rv. 211102 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Obbligo di allegare tutta la documentazione relativa alle indagini espletate - Materiale mancanza di due videocassette la cui trasmissione risultava dall'allegazione dei relativi verbali di sequestro - Inutilizzabilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Non è configurabile inosservanza da parte del P. M. dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., di depositare, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, allorché, pur difettando l'immediata disponibilità di parte del materiale probatorio, esso risulti, in base gli atti, trasmesso sicché la difesa è in condizione di chiederne l'acquisizione al fine di prenderne visione ed estrarne copia.(Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili due videocassette con le quali erano stati ripresi i fatti di causa, pur mancanti dagli atti, ma i cui verbali di sequestro erano stati regolarmente allegati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)