Sez. 1, Sentenza n. 35 del 04/01/1966 (Rv. 320077 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE - BASE IMPONIBILE - AUTONOMIA DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI RISPETTO ALLE IMPOSTE ERARIALI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE - BASE IMPONIBILE - AUTONOMIA DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI RISPETTO ALLE IMPOSTE ERARIALI.*
A seguito dell'abrogazione dell'art 119 del tu della finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175) disposta con il DL 8 marzo 1945, n 62 (e ribadita dall'art 18 della legge n 1014 del 1960, il cui carattere interpretativo e stato ritenuto dalla legge di interpretazione autentica 15 febbraio 1963, n 150), e venuto meno il collegamento tra imposta di famiglia ed imposte erariali. I comuni possono quindi attribuire ai redditi colpiti da imposte erariali un valore diverso da quello accertato ai fini di queste, ove, in base agli altri elementi induttivi elencati nell'art 117 del tu finanza locale, le risultanze di tali redditi appaiano inadeguate a rilevare l'agiatezza della famiglia del soggetto passivo. (Conf 294/65; 290/65; 171/65; 57/65; 56/65; 55/65; 54/65; 53/65).*
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1963 num. 150 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 119, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)