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Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 11/06/1968 (Rv. 333788 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - AUTONOMIA DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI RISPETTO ALLE IMPOSTE ERARIALI.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333788-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - AUTONOMIA DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI RISPETTO ALLE IMPOSTE ERARIALI.*

A seguito dell'abrogazione dell'art 119 del tu sulla finanza locale RD 14 settembre 1931, n 1175, disposta con il DL 8 marzo 1945 n 62, e ribadita dall, art.18 della legge n. 1014 del 1960, il cui carattere interpretativo e stato ritenuto dalla legge di interpretazione autentica 15 febbraio 1963, n 150, e venuto meno il collegamento tra imposta di famiglia ed imposte erariali. I comuni possono quindi attribuire ai redditi colpiti da imposte erariali un valore diverso da quello accertato ai fini di queste, ove, in base agli altri elementi induttivi elencati nell'art 117 del tu finanza locale, le risultanze di tali redditi appaiano inadeguate a rilevare l, agiatezza della famiglia del soggetto passivo. Conforme alla sent. N. 35-66, massima n. 320077.*

Riferimenti normativi: Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18, Legge 15/02/1963 num. 150 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 119, Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)