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Sez. 1, Sentenza n. 10129 del 01/12/2000 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218317 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Ordinanza che solleva conflitto di attribuzione - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218317-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito solleva conflitto di attribuzione, atteso che tale ordinanza è da qualificare come ricorso ai sensi dell'art.37 legge 11 marzo 1953, n.87 e dell'art.26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, sulla cui ammissibilità è competente a decidere, in via esclusiva, la Corte costituzionale. (Nella specie la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale si denunciava l'abnormità dell'atto di promovimento del conflitto di attribuzione, avendo la Corte d'Appello rimettente contestualmente disatteso un'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione della parte civile che, se accolta, imponendo l'immediata definizione del giudizio avrebbe reso inutile il conflitto). (V. Corte costituzionale, sentenze nn. 10, 11 e 321 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)