Sez. 4, Sentenza n. 3494 del 01/02/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204956 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere | Riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. - Accertamento di mero fatto - Utilizzabilità nel giudizio - Ragioni.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - In genere
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. La certezza della prova, infatti, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la foto dell'imputato, si dica certo della sua identificazione, e ciò soprattutto quando questa venga confermata al giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)