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Sez. 6, Sentenza n. 25721 del 18/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225574 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Riconoscimento fotografico avvenuto nella fase delle indagini - Utilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225574-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

Il giudice del dibattimento può porre a base del suo convincimento anche il riconoscimento fotografico, se pur avvenuto nella fase delle indagini, in considerazione dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (V. Corte cost., 12 giugno 1995 n. 265).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)