Sez. 6, Sentenza n. 25721 del 18/04/2003 Ud. (dep. 12/06/2003) Rv. 225574 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Riconoscimento fotografico avvenuto nella fase delle indagini - Utilizzabilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Il giudice del dibattimento può porre a base del suo convincimento anche il riconoscimento fotografico, se pur avvenuto nella fase delle indagini, in considerazione dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (V. Corte cost., 12 giugno 1995 n. 265).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)