Sez. L, Sentenza n. 10705 del 22/07/2002 (Rv. 556074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Potere dell'autonomia collettiva di individuare cause estintive del rapporto diverse da quelle previste dall'ordinamento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, come tutti i rapporti di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione; deve pertanto ravvisarsi la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva contenuta nell'accordo integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane del 26 novembre 1994, dovendosi escludere che l'autonomia privata possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1977 num. 300, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)