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Sez. L, Sentenza n. 3540 del 10/03/2003 (Rv. 561013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO | Collocamento a riposo in forza di clausola di risoluzione automatica prevista dal ccnl - Licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Mancata deduzione da parte del lavoratore della configurabilità del collocamento a riposo come recesso - Mancata deduzione da parte del lavoratore della nullità della clausola - Indennità di preavviso - Spettanza - Esclusione - Fattispecie in tema di ccnl per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane.
Stato
decisa il 2003-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il rapporto cessi in virtù di una clausola di risoluzione automatica prevista dal contratto collettivo di diritto comune (nella specie, ccnl per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane), nel caso in cui il lavoratore non contesti che il collocamento a riposo sia avvenuto in forza della previsione contrattuale, né deduca che detto collocamento sia stato effetto dell'illegittimo recesso del datore di lavoro e neppure eccepisca la nullità della clausola, chiedendo la prosecuzione del rapporto, non può richiedere l'indennità di mancato preavviso, atteso che in siffatta ipotesi non sussiste la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, neanche ricavabile dalla mera comunicazione del collocamento a riposo in forza della pattuizione collettiva, e pertanto non è applicabile la disciplina in tema di preavviso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)