Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 09/09/1970 (Rv. 347121 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO PARZIALE DI UNA COMUNIONE MOBILIARE DI BENI EREDITARI - FORMALITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - MANCANZA DI RESA DEI CONTI E DI DETERMINAZIONE DI QUOTE - VALIDITA - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO PARZIALE DI UNA COMUNIONE MOBILIARE DI BENI EREDITARI - FORMALITA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - MANCANZA DI RESA DEI CONTI E DI DETERMINAZIONE DI QUOTE - VALIDITA - SUSSISTENZA.*
Lo scioglimento parziale di una comunione mobiliare di beni ereditari importante l'estromissione di taluno dei comunisti non richiede particolari formalita, ed e valida anche senza resa dei conti e senza Determinazione delle quote, (salve le impugnative ex art 763 e 764 cod civ). la relativa prova puo essere desunta, in incensurabile apprezzamento di merito, anche da concordanti presunzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)