Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/10/1988 (Rv. 460168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SUBORDINAZIONE AL RICONOSCIMENTO FORMALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E RIMESSIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO AD UN ALLEGATO DI ESSO DELL'INDICAZIONE DEI GRADI E DELLE FUNZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PRESSO CIASCUNA SEDE AZIENDALE - LICEITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SUBORDINAZIONE AL RICONOSCIMENTO FORMALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E RIMESSIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO AD UN ALLEGATO DI ESSO DELL'INDICAZIONE DEI GRADI E DELLE FUNZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PRESSO CIASCUNA SEDE AZIENDALE - LICEITÀ - FATTISPECIE.*
Non è nulla - per contrasto con l'art. 2095 cod. civ., il quale rinvia alle leggi speciali ed all'autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie dei prestatori di lavoro - la clausola di un contratto collettivo che, pur subordinando l'attribuzione della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, rimette ad un allegato del contratto stesso l'indicazione dei gradi e delle funzioni cui presso ciascuna Sede aziendale è attribuita tale qualifica. (principio affermato, nella specie, con riguardo agli artt. 55 e 77 del contratto collettivo 21 luglio 1980, nella parte concernente la promozione dei funzionari della banca nazionale dell'agricoltura, ed al relativo allegato 7, che riconosce la qualifica di dirigente al direttore generale ed agli altri soggetti ivi indicati). (Conf 5295/83, mass n 430197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)