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Sez. L, Sentenza n. 5295 del 08/08/1983 (Rv. 430197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO - RINVIANTE LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI APPARTENENZA ALLE SINGOLE CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO ALLE LEGGI SPECIALI E ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO - RINVIANTE LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI APPARTENENZA ALLE SINGOLE CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO ALLE LEGGI SPECIALI E ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è nulla - per contrasto con l'art. 2095, secondo comma cod. civ., il quale rinvia alle leggi speciali ed all'autonoma collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura dell'impresa, la Determinazione dei requisiti di appartenenza alle singole categorie di prestatori di lavoro - la clausola di un contratto collettivo (nella specie l'art. 1 del C.C.n.L. 29 maggio 1951 e dei successivi C.C.n.L. 11 febbraio 1958, reso efficace erga omnes con il d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 668, e 4 giugno 1963) che, pur subordinato l'attribuzione al lavoratore della qualifica di dirigente al requisito del formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, rinvia ad un allegato al contratto stesso, e cioè ad un atto di autonomia collettiva, l'indicazione dei gradi e delle funzioni cui presso ciascuna azienda è attribuita tale qualifica. (V 2738/76, mass n 381522; (V 1497/75, mass n 375081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1951, Contr. Coll. 11/02/1958, DPR 02/01/1962 num. 668, Contr. Coll. 04/06/1963 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)