Sez. 6 - 1, Sentenza n. 8471 del 28/05/2012 (Rv. 622761 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Derogabilità - Limiti e condizioni - Conseguenze - Danno non patrimoniale - Quantificazione - Criteri.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli. Pertanto la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a euro 750, 00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000, 00 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)