Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7616 del 18/03/2019 (Rv. 653060 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - Derogabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, nel caso in cui sia inapplicabile "ratione temporis" l'art. 2 bis introdotto nella cd. legge Pinto dall'art. 55, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il giudice nazionale, ai fini della liquidazione del danno, deve tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e può discostarsi da essi solo con adeguata motivazione, che dia conto delle peculiari circostanze concrete della singola vicenda che impongono l'adozione di criteri di commisurazione diversi da quelli indicati in sede europea.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2, Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)