Sez. U, Sentenza n. 157 del 19/01/1974 (Rv. 367732 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - APPELLO TEMPESTIVO - OMISSIONE - GIUDICATO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - APPELLO TEMPESTIVO - OMISSIONE - GIUDICATO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione e precluso per effetto del passaggio in cosa giudicata formale, a causa della mancata impugnazione nei termini stabiliti dalla legge per l'appello, della sentenza di primo grado che abbia deciso sulla giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)