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Sez. U, Sentenza n. 157 del 19/01/1974 (Rv. 367732 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - APPELLO TEMPESTIVO - OMISSIONE - GIUDICATO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367732-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA GIURISDIZIONE - APPELLO TEMPESTIVO - OMISSIONE - GIUDICATO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione e precluso per effetto del passaggio in cosa giudicata formale, a causa della mancata impugnazione nei termini stabiliti dalla legge per l'appello, della sentenza di primo grado che abbia deciso sulla giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)