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Sez. U, Sentenza n. 4 del 04/01/1979 (Rv. 396008 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE CON SENTENZA DEFINITIVA - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - GIUDICATO IMPLICITO SULLA GIURISDIZIONE E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396008-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE CON SENTENZA DEFINITIVA - DECLARATORIA DELLA GIURISDIZIONE CON SENTENZA NON DEFINITIVA - GIUDICATO IMPLICITO SULLA GIURISDIZIONE E CONSEGUENTE IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*

L'esperibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta decisione nel merito in primo grado, postula che vi sia una causa pendente, e che in essa la questione di giurisdizione possa ancora formare oggetto di statuizione. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia declinato la giurisdizione con sentenza definitiva, ovvero abbia affermato la giurisdizione con sentenza non definitiva, ed il processo, nel primo caso, non sia piu pendente, per effetto della mancata proposizione nel termine dell'appello avverso la sentenza definitiva, ovvero, nel secondo caso, ancorche pendente, non consenta di rimettere in discussione la questione di giurisdizione, per l'omessa tempestiva riserva di appello differito, o per l'omesso tempestivo appello immediato avverso la sentenza non definitiva, resta preclusa la proponibilita del regolamento. (V 1517/75, mass n 375114; (V 157/74, mass n 367732).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)