Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 06/04/1971 (Rv. 350988 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - EFFETTI - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - COLLEGAMENTI CON LA FASE D'URGENZA - CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - NATURA - EFFETTI - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - COLLEGAMENTI CON LA FASE D'URGENZA - CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - INAMMISSIBILITA.*
I provvedimenti di urgenza di cui agli artt 700 e segg cod proc civ hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto sono diretti ad assicurare provvisoriamente, attraverso una tutela preventiva ed autonoma, gli effetti della successiva decisione di meritò essi sono, cioe, rivolti a procurare che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla. In conseguenza, questi provvedimenti dipendono strettamente dal successivo giudizio di merito che dovra essere instaurato, nel senso che, se l'esistenza del diritto e esclusa, il provvedimento di urgenza viene menò se, invece, l'esistenza del diritto e accertata, il provvedimento d'urgenza e sostituito dalla decisione di merito. Consegue altresi che per i provvedimenti in questione non e concepibile ne ammissibile un giudizio di convalida, poiche il giudizio di merito ne assorbe ogni altro sulla loro legittimita e ritualita. (nella specie, dopo avere ottenuto, in via di urgenza, la sospensione dell'uso di un forno per panificazione, nel quale si era sviluppato un incendio con lesioni all'immobile, tenuto dal conduttore nel locale in conduzione, il locatore aveva chiesto al pretore, in Sede ordinaria, che venisse inibito al conduttore medesimo in via definitiva l'uso del forno in questione per il pericolo di danni sussistente. Il tribunale, in Sede d'appello, aveva ritenuto improponibile questa domanda, accolta dal pretore, perche essa non poteva prescindere dalla risoluzione del rapporto locatizio, non richiesta dal locatore. La suprema Corte ha mantenuto ferma la decisione, ma ne ha corretto la motivazione nel senso di cui in massima, ritenendo che la domanda di inibizione in via definitiva proposta dal locatore in luogo di quella di risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta della prestazione, costituisse in sostanza una richiesta di declaratoria di convalida del provvedimento urgente). (V 2688'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)