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Sez. L, Sentenza n. 11420 del 19/11/1993 (Rv. 484390 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità primariale - Natura stipendiale e pensionabile - Effetti - Computabilità ai fini dell'indennità premio di servizio.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484390-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie

L'indennità primariale ha natura stipendiale e pensionabile rientrando nel concetto di retribuzione contributiva, ex art. 11, quinto comma, legge n. 152 del 1968, e quindi utile ai fini previdenziali, compreso quello relativo all'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, in quanto alla voce stipendio, indicata nel citato art. 11, deve assegnarsi un'accezione non ristretta ma comprensiva di quegli emolumenti, che come la detta indennità, hanno, oltre che natura retributiva, le caratteristiche della predeterminazione fissa e continuativa del loro ammontare e dell'intima connessione con la prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)