Sez. 3, Sentenza n. 454 del 13/01/2009 (Rv. 606200 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Disdetta inefficace intimata dal locatore - Conseguenze - Insorgenza del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in favore del conduttore - Sussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore é idonea a far sorgere "ipso facto", ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento. (Nell'affermare il riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dall'esame diacronico della corrispondenza intercorsa tra le parti, aveva ritenuto che il contratto di locazione si era estinto per intervenuta disdetta inviata dal locatore, che era irrilevante, in relazione alla sussistenza del diritto all'avviamento, il fallimento del conduttore intervenuto dopo la scadenza contrattuale e che neppure poteva avere influenza, ai fini predetti, il successivo contratto di affitto di azienda intervenuto tra la conduttrice e un terzo).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)