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Sez. 1, Sentenza n. 680 del 05/04/1983 Cc. (dep. 27/05/1983) Rv. 159259 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - POTERE DI ANNULLAMENTO - COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIVITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA STESSA - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159259-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - POTERE DI ANNULLAMENTO - COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIVITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA STESSA - LEGITTIMITÀ - RATIO.*

Nel nostro ordinamento processuale il potere di annullamento per difetto di motivazione appartiene esclusivamente alla Corte di Cassazione nella sua veste di giudice di legittimità, mentre il giudice di merito deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato, in virtù della regola generale, che governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame del merito, della inseparabilità tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)