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Sez. 5, Sentenza n. 1870 del 11/07/1984 Cc. (dep. 04/10/1984) Rv. 165926 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LACUNE - RIESAME (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - POTERE DI INTEGRAZIONE - LEGITTIMITÀ - "RATIO".*
Stato
decisa il 1984-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165926-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LACUNE - RIESAME (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - POTERE DI INTEGRAZIONE - LEGITTIMITÀ - "RATIO".*

Nel nostro ordinamento processuale, il potere di annullamento per difetto di motivazione spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, mentre il giudice di merito può e deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato, per la regola generale della inseparabilità del giudizio rescindente dal giudizio rescissorio - tale regola governa tutte le decisioni con le quali si opera un riesame nel merito, e pertanto si applica anche al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, essendo, peraltro, in tale Sede consentito al giudice di utilizzare motivi diversi da quelli adottati dal provvedimento impugnato (art. 263 - ter comma terzo cod. proc. pen.). (Conf mass n 159259; (Conf mass n 161169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)