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Sez. 2, Sentenza n. 1057 del 15/04/1970 (Rv. 346605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - LAVORO TEATRALE - CONTRATTO COLLETTIVO 22 FEBBRAIO 1934 PER GLI ARTISTI DI VARIETA - PROTESTA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARNE L'EFFETTIVA ESISTENZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - LAVORO TEATRALE - CONTRATTO COLLETTIVO 22 FEBBRAIO 1934 PER GLI ARTISTI DI VARIETA - PROTESTA - LEGITTIMITA - PRESUPPOSTI - POTERE DEL GIUDICE DI ACCERTARNE L'EFFETTIVA ESISTENZA - SUSSISTENZA.*

L'art 11 del contratto collettivo di lavoro 22 febbraio 1934 per gli artisti di 'varietà prevede a garanzia dell'artista, per il legittimo uso della facolta di 'protestà spettante all'impresario teatrale, il concorso di due circostanze di fatto obbiettive e, cioe, che l'artista sia 'nuovo per la piazzà e che 'incontri la manifesta disapprovazione del pubblicò. L'accertamento e l'apprezzamento di tali circostanze, che debbono insieme concorrere, non sono rimessi alla discrezionalita dell'impresario, ma debbono obbiettivamente sussistere Ond'e che, indipendentemente dalla soggettiva valutazione dell'impresario, e obiettivamente sindacabile dal giudice l'effettiva esistenza, nella singola fattispecie, di quelle due condizioni che legittimano la 'protestà.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 22/02/1934 num. 11, Cod. Civ. art. 2119, DM 22/01/1934 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)