Sez. 1, Sentenza n. 11058 del 04/11/1998 (Rv. 520360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Incidentali - Tardive - Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo autonomo ovvero dipendente dalla sentenza impugnata in via principale - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire l'effetto dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dell'impugnazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)