Sez. U, Sentenza n. 2331 del 05/03/1991 (Rv. 471158 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Funzione - Riferimento a capo autonomo ovvero dipendente della sentenza impugnata in via principale - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive
L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. Tale principio trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali, che è conseguenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)