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Sez. 5, Sentenza n. 347 del 09/10/1972 Ud. (dep. 23/01/1973) Rv. 122965 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESISTE SOLTANTO IN CASO DI ISTANZA FORMULATA DALL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122965-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESISTE SOLTANTO IN CASO DI ISTANZA FORMULATA DALL'IMPUTATO.*

La concessione della sospensione condizionale della pena Forma oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e tenuto a spiegare con dettagliata esposizione tutte le ragioni che lo abbiano indotto ad avvalersi negativamente o positivamente di detto potere; non sussiste pertanto Mancanza assoluta di motivazione qualora tale esposizione manchi. Tale Obbligo sussiste solo quando vi sia stata espressa richiesta da parte dell'imputato in Sede difensiva e cio in base al principio per cui il giudice e tenuto a motivare in merito alla istanza difensiva formulata dall'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)