Sez. 5, Sentenza n. 6234 del 27/03/2015 (Rv. 635263 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Aziende concessionarie del gas - Rapporti con il comune concedente - Detrazione dell'IVA assolta dalla società contribuente - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema d'IVA, le aziende concessionarie della distribuzione del gas operano nei riguardi del comune concedente sulla base di un rapporto contrattuale che ha per oggetto un'obbligazione di fare, soggetta ad imposta, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con la conseguenza che è detraibile l'IVA assolta dalla società contribuente sui canoni versati ai comuni concedenti in ragione: a) del rapporto tributario tra il Fisco e i concedenti, che li rende soggetti passivi d'imposta sui canoni riscossi (art. 17 del d.P.R. IVA cit.); b) del rapporto privatistico tra i comuni e la contribuente concessionaria, che la rende tenuta all'imposta in via di rivalsa (art. 18 d.P.R. IVA cit.); c) del rapporto privatistico tra il Fisco ed la contribuente concessionaria, che la abilita alla detrazione dell'imposta (art. 19 d.P.R. IVA cit.).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)