Sez. 3, Sentenza n. 1854 del 21/06/1974 (Rv. 370071 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DEL TITOLO ESECUTIVO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CONTROLLO DEL TITOLO ESECUTIVO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI.*
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione (art 615 cod proc civ), se non puo esercitare il suo controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo quale fonte del diritto gia accertato o provvisoriamente esercitabile, deve tuttavia sempre controllarne l'esistenza attuale per stabilire se questa sia eventualmente venuta meno per fatti posteriori alla formazione del titolo medesimo. (Conf 1405'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)