Sez. L, Sentenza n. 11110 del 10/11/1997 (Rv. 509727 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Presupposti - Pendenza del rapporto - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
Il tentativo di conciliazione previsto come condizione di proponibilità della domanda dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 riguarda solo i contratti agrari ancora in corso e non i rapporti già cessati, come si evince sia dal riferimento del comma secondo ai "rappresentanti delle associazioni professionali di categoria" indicati dalle parti (che lascia supporre un attuale collegamento con tali associazioni, determinato dall'espletamento dell'attività agraria oggetto del contratto), sia dalla "ratio" della disposizione, tesa a comporre le liti e a mantenere in vita i rapporti regolati dalla citata legge n. 203.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)