Sez. 1, Sentenza n. 5586 del 16/09/1983 (Rv. 430524 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RICHIESTA LIMITATA ALLA DESIGNAZIONE DEFINITIVA DEL GIUDICE COMPETENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RICHIESTA LIMITATA ALLA DESIGNAZIONE DEFINITIVA DEL GIUDICE COMPETENTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Il regolamento di Competenza è strutturato - salvo quello rivolto a risolvere il conflitto virtuale di Competenza - come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla Competenza e la relativa istanza deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 366 cod. proc. civ., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice non disponga una regolamentazione differenziata, ivi compreso il motivo per il quale si contesta la decisione impugnata, nonché l'indicazione del giudice cui spetterebbe la potestas decidendi. È, pertanto, inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza con il quale il ricorrente non censura la declinatoria di Competenza contenuta nella decisione impugnata, ma si limita a chiedere alla Corte di Cassazione la designazione definitiva del giudice competente, allo scopo di prevenire il conflitto di Competenza da parte del giudice designato come competente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)