Sez. 3, Ordinanza n. 16752 del 21/07/2006 (Rv. 591462 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza - Natura - Mezzo di impugnazione - Requisiti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicabilità - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il ricorso per regolamento di competenza è configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 cod. proc. civ., in ordine ai quali l'art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata, ivi compreso il motivo per il quale si contesta la decisione impugnata, nonché l'indicazione del giudice cui spetterebbe la "potestas decidendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)