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Sez. 4, Sentenza n. 46008 del 30/09/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 227058 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - TERMINE | Art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 - Ammissibilità della richiesta anche dopo la scadenza del termine - Operatività limitata al giudizio di primo grado - Sussistenza - Applicabilità nei giudizi di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227058-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - TERMINE

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)