Sez. 5, Sentenza n. 27999 del 06/04/2004 Ud. (dep. 22/06/2004) Rv. 229340 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - TERMINE | Art. 5 della legge 134/2003 - Ammissibilità della richiesta anche dopo la scadenza del termine - Operatività limitata al giudizio di primo grado - Sussistenza - Applicabilità nei giudizi di impugnazione - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - TERMINE
La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, non può trovare applicazione in sede di rinvio conseguente ad annullamento da parte della Corte di Cassazione, in quanto la richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446 cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/2003 num. 134 art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)