Sez. U, Sentenza n. 2855 del 10/03/1992 (Rv. 476152 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A., I.N.A.M.) | Ente Minerario Siciliano - Dipendenti - Rapporto di lavoro - Risoluzione anticipata - Attribuzione dei benefici ex artt. 6 e 9 della legge regionale siciliana n. 42 del 1975 - Controversia relativa - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione - Connessione ad una questione inerente ai poteri di organizzazione dell'ente predetto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A., I.N.A.M.)
La controversia concernente l'attribuzione dei benefici previsti, in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano ed in relazione all'anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, dagli artt. 6 e 9 della legge regionale siciliana 6 giugno 1975 n. 42 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché connessa ad una questione inerente ai poteri di organizzazione dell'ente predetto e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non esistendo alcun principio per il quale, in tale ipotesi, la controversia relativa alla retribuzione e o alle prestazioni assistenziali dovute dall'ente pubblico economico datore di lavoro sia attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla questione connessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)