Sez. L, Sentenza n. 12874 del 19/12/1997 (Rv. 511052 - 01)
SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Indennità ex art. 6 legge regionale siciliana n. 42 del 1975 - Natura - Conseguenze - Prescrizione del diritto all'indennità - Termine decennale - Prescrizione del diritto ai singoli ratei liquidati - Termine quinquennale - Applicabilità - Decorrenza - Parziale liquidazione per delibera commissariale - Effetti.
SICILIA - MINIERE - IN GENERE
L'indennità prevista dall'art. 6 legge regionale Siciliana n. 42 del 1975 in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano non ha natura retributiva, bensì assistenziale, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, pertanto il diritto soggettivo al beneficio unitariamente inteso si prescrive nell'ordinario termine decennale, mentre si estingue nel termine quinquennale il diritto ai ratei già liquidati, con la conseguenza che, essendosi avuta, nel caso di specie, parziale liquidazione solo in seguito ad una delibera commissariale, il termine della prescrizione dei ratei mensili non può che decorrere dalla data della suddetta delibera, che, quale atto di riconoscimento del diritto, vale anche ad interrompere il decorso della prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)