Sez. 5, Sentenza n. 25544 del 02/03/2015 Cc. (dep. 17/06/2015) Rv. 263986 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Precedente riconoscimento della continuazione per gli stessi reati ex art. 671 cod. proc. pen. - Successivo annullamento del provvedimento - Obbligo del nuovo giudice di considerare la valutazione contenuta nella decisione annullata - Sussistenza - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il contenuto di una precedente decisione favorevole all'istante avente ad oggetto gli stessi reati, già emessa in sede esecutiva e successivamente annullata dalla Corte di cassazione per ritenuta incompetenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)