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Sez. 1, Sentenza n. 19358 del 22/02/2012 Cc. (dep. 22/05/2012) Rv. 252781 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione in sede di cognizione - Obbligo del giudice di esecuzione di considerare la valutazione effettuata dal giudice della cognizione - Sussistenza - Possibilità di prescindere - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252781-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)