Sez. L, Sentenza n. 19231 del 07/09/2006 (Rv. 592889 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Subordinazione - Caratteri - Modalità di esplicazione del rapporto - Libertà di orario e di presenza nella sede del giornale - Retribuzione commisurata alle singole prestazioni - Compatibilità con la natura di rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - qualora ricorrano i requisiti dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle peculiarità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il vincolo di subordinazione nell'attività svolta recandosi tutti i giorni presso la redazione, partecipando alle riunioni di essa, espletando i compiti assegnati dal caposervizio e trattenendosi sul posto di lavoro fino a sera tardi. Inoltre il giornalista concordava sia settimanalmente che quotidianamente l'attività da svolgere, anche in base alla presenza degli altri redattori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)