Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008 (Rv. 601515 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Subordinazione - Indici rivelatori - Modalità di esplicazione del rapporto - Libertà di orario e di presenza nella sede del giornale - Retribuzione commisurata alle singole prestazioni - Compatibilità - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza di indici rivelatori quali l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di merito che aveva ravvisato la subordinazione nella prestazione svolta continuativamente, dal 1981 al 1996, avente ad oggetto l'incarico di redigere articoli nel settore sportivo e un compenso quale corrispondente, successivamente qualificata, nel corso del rapporto, anche dall'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)