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Sez. 2, Sentenza n. 12000 del 05/11/1992 (Rv. 479355 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Natura di procedimento di cognizione - Precisazione e modifica delle domande nei limiti degli artt. 183, 184 cod. proc. civ. - Eccezioni e conclusioni formulate in precedenza - Ammissibilità - Interpretazione della domanda - Criteri.
Stato
decisa il 1992-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479355-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ad un ordinario procedimento di cognizione nel quale opposto ed opponente, nelle rispettive posizioni sostanziali di attore convenuto, hanno la possibilità di precisare e modificare, nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate in precedenza, nonché produrre nuove prove, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi ad esaminare la domanda così come letteralmente proposta e prospettata nel ricorso per ingiunzione, quasi che la pretesa si sia cristallizzata in tale atto, ma deve interpretarla tenendo conto del suo contenuto sostanziale, quale si desume anche dalle tesi svolte nel corso del giudizio di opposizione e dalle deduzioni e richieste, anche istruttorie, delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)