diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11878 del 06/08/2003 (Rv. 565703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina del rapporto tra unità sanitarie locali e psicologi confermati.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito il quale, in relazione all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra le unità sanitarie locali e gli psicologi ambulatoriali perfezionato il 28 gennaio 1992, aveva escluso il ricorrente dall'applicabilità della disciplina normativa ed economica riservata agli psicologi "confermati", in quanto questi aveva conseguito la conferma nell'attività di pedagogo ambulatoriale, diversa da quella di psicologo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33, DPR 13/03/1992 num. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)