Sez. L, Sentenza n. 5515 del 09/04/2003 (Rv. 561986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al diritto alle ferie per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in caso di cessazione del rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la decisione del giudice di merito il quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 52 comma nono del contratto collettivo 90/92, e dell'art. 4, comma quattordicesimo, del contratto collettivo 94/95 per i dipendenti delle FFSS aveva ritenuto che il dipendente collocato in quiescenza all'esito di un procedimento di prepensionamento avesse comunque diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute prevista dal contratto collettivo in misura pari all'intero periodo annuale di ferie non potendo ritenersi che la domanda di prepensionamento rendesse di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie in quanto la Corte, è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro in grado di contemperare il suo diritto alle ferie retribuite con le esigenze di funzionalità aziendale l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle consequenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 07/06/1990 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)