Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/04/1975 (Rv. 374776 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - CORRELATIVA COMPETENZA - COGNIZIONE DI UNA CONTROVERSIA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - CORRELATIVA COMPETENZA - COGNIZIONE DI UNA CONTROVERSIA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Costituisce questione di Competenza e non di giurisdizione (onde l'inammissibilita del regolamento di giurisdizione) quella diretta a stabilire se una determinata controversia (nella specie, in materia di regolarita delle operazioni elettorali amministrative) rientra nella cognizione del tribunale amministrativo regionale od in quella del consiglio di stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1033
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)