Sez. U, Sentenza n. 466 del 02/02/1977 (Rv. 384016 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DELLE NORME DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E CONSIGLIO DI STATO - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni della legge 6 dicembre 1971 n 1034 sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, che hanno introdotto un doppio grado di cognizione in materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituiscono norme di ripartizione della Competenza, fra detti tribunali ed il consiglio di stato, nell'ambito ed all'interno della medesima organizzazione giurisdizionale. Ne consegue che la violazione di dette norme non e deducibile con ricorso per Cassazione, avverso pronuncia del consiglio di stato, ai sensi degli artt 111 della Costituzione e 362 cod proc civ, non configurando questione inerente alla giurisdizione. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della SC hanno ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che il consiglio di stato, adito in unico grado con domanda relativa a rapporto di pubblico impiego, avrebbe dovuto, anziche provvedere sulla domanda medesima, rimettere la causa davanti al TAR, per effetto dell'art 2 della sopravvenuta legge n 1034 del 1971). (V 1282/75, mass n 374776).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)