Sez. L, Sentenza n. 8411 del 20/06/2000 (Rv. 537850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Sospensione della sua decorrenza nelle regioni (Marche e Umbria) colpite da eventi sismici - Scadenza del termine - Individuazione nel giorno successivo al periodo di sospensione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Il D.L. 27 ottobre 1997 n. 634 (conv. in legge 17 dicembre 1997, n. 434) , che all'art. 1, comma primo, dispone la sospensione sino al 31 marzo 1998 dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, in scadenza nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, relativamente ai soggetti aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle regioni Marche e Umbria colpiti dai ripetuti eventi sismici, deve interpretarsi nel senso che il termine annuale di impugnazione (ex art. 327 cod. proc. civ.), che venga a scadere nel periodo suddetto, è differito al giorno successivo al suddetto periodo di sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 17/12/1997 num. 434, Decreto Legge 27/10/1997 num. 634 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)