Sez. 3, Sentenza n. 11186 del 26/05/2005 (Rv. 581929 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini nelle regioni Marche ed Umbria ex D.L. n. 364 del 1997 - Portata definita dalla legge di conversione n. 434 del 1997 - Ampliamento "ex" legge n. 449 del 1997 - Conseguenze - Decorrenza dei termini - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La speciale sospensione dei termini sostanziali e processuali disposta dall'art. 1 del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, che è stata limitata dalla legge di conversione 17 dicembre 1997, n. 434 ai soggetti aventi residenza anagrafica nei comuni e nei territori individuati con l'ordinanza 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, per effetto dell'art. 61 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 riguarda, per il periodo che va dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto n. 364, anche i soggetti che, alla data del 26 settembre, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati dall'ordinanza ministeriale. Ne consegue che per tali comuni i termini sospesi hanno avuto nuova decorrenza a far data dal 20 dicembre 1997. (Nella specie, con riferimento al termine per la riassunzione di un giudizio, inizialmente avente scadenza il giorno 31 ottobre 1997, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riassunzione avvenuta oltre i trentasei giorni - successivi al 20 dicembre 1997 - di cui la parte poteva disporre nel momento in cui era intervenuta la sospensione)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)