Sez. 2, Sentenza n. 4813 del 09/11/1977 (Rv. 388416 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - INSPECTIO E PROSPECTIO IN ALIENUM - SENZA ATTIVITA ANOMALE - NECESSITA - CONSEGUENZE - PORTA - VEDUTA - ESCLUSIONE - LIMITI - RELATIVO ONERE PROBATORIO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - INSPECTIO E PROSPECTIO IN ALIENUM - SENZA ATTIVITA ANOMALE - NECESSITA - CONSEGUENZE - PORTA - VEDUTA - ESCLUSIONE - LIMITI - RELATIVO ONERE PROBATORIO.*
Costituisce veduta l'apertura che consente 'normalmentè la comoda ispectio e prospectio, e cioe che consente non solo di vedere di fronte, ma, altresi, di affacciarsi e sporgere il capo in condizioni di piena normalita, senza che per realizzare tali modalita di veduta occorra compiere attivita anomale. Conseguentemente una porta, poiche consente l'integrale affaccio solo quando e aperta, non costituisce normalmente una veduta: spetta pertanto all'utente della porta, il quale rivendichi l'uso della veduta, dimostrare che la situazione di tale apertura e eccezionale rispetto a quella delle comuni porte e cioe consente, a differenza di queste, il normale inspicere e prospicere sul fondo del vicino. (V 1095/75, mass n 374521; (V 1422/72, mass n 358024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)