Sez. 5, Sentenza n. 11248 del 24/08/2001 (Rv. 549061 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Pagamento dei tributi sospesi fino al 31 dicembre 1985 per i residenti in comuni dell'Italia centrale e meridionale, colpiti da calamità naturali - Somme relative - Disciplina "ex" art. 3, comma secondo bis, D.L. n. 791 del 1985, come interpretato autenticamente dall'art. 28 legge n. 133 del 1999 - Portata - Agevolazione tributaria consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46) - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali (sospesi, in virtù dell'art. 13 "quinquies" del decreto - legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali) non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - deve essere considerato, alla luce della interpretazione autentica dettata dall'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1985 num. 791 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 46, Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13, Legge 24/07/1984 num. 363, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 28, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)