Sez. L - , Sentenza n. 18192 del 05/07/2019 (Rv. 654483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Lavoratori disabili - Assunzioni a termine ex art. 11 della l. n. 68 del 1999 - Legittimità - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'assunzione di lavoratori disabili con contratto a tempo determinato è legittima allorché rientri nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall'art. 11 della l. n. 68 del 1999, volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)