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Sez. L, Sentenza n. 17867 del 09/09/2016 (Rv. 641140 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori disabili - Assunzioni a termine ex art. 11 della l. n. 68 del 1999 - Indicazione delle ragioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641140-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore disabile ex art. 11 della l. n. 68 del 1999, è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, come previsto dal regime generale di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, non sussistendo alcun elemento di natura letterale per ritenere che il legislatore abbia inteso derogare con tale legge ai principi in materia di assunzione a termine; detta opzione interpretativa è, inoltre, doverosa al fine di evitare effetti discriminatori che porrebbero il sistema di assunzioni di cui alla l. n. 68 del 1999 in contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 all. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)