Sez. U, Sentenza n. 196 del 26/03/1999 (Rv. 524599 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ente pubblico economico di nuova costituzione - Controversia del lavoratore anche per il periodo di dipendenza da un ente pubblico non economico, fusosi nel nuovo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia instaurata da un dipendente di un ente pubblico economico per ottenere un inquadramento in categoria superiore con correlativi emolumenti, concernente anche il periodo di dipendenza da un ente pubblico non economico, poi fusosi con altro, dando origine a quello di nuova costituzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la fattispecie disciplinata dall'art. 2112 cod. civ., a norma del quale la modificazione soggettiva del rapporto non incide sulla responsabilità dell'ultimo datore di lavoro anche per quella frazione di esso svoltasi alle dipendenze del precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)