Sez. U, Sentenza n. 1287 del 20/02/1996 (Rv. 495914 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Consorzi di sviluppo industriale - Disciplina ex art. 1 D.L. n. 269 del 1994 nel caso di trasformazione in enti pubblici economici o in società di diritto privato - Applicabilità - Esclusione - Giurisdizione in ordine alle controversie relative ai rapporti di lavoro - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994 n. 269, convertito dalla legge 4 luglio 1994 n. 432 - a norma della quale nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - non si applica ai consorzi di sviluppo industriale i quali, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), non hanno subito la suddetta trasformazione ma, rimanendo identici nella loro sostanza, hanno ricevuto "ex lege" la diversa qualificazione giuridica di enti pubblici economici.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 05/10/1991 num. 317 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)